Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale sulla nullità ex art. 46 T.U. Edilizia
Con la sentenza 22.03.2019 n. 8230, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a risolvere il contrasto giurisprudenziale registratosi sull’interpretazione delle disposizioni in tema di nullità dei contratti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistico-edilizia (art. 46 D.P.R. 380/2001).L’orientamento più risalente della Corte di legittimità, “formale”, afferma che la nullità è comminata esclusivamente per la mancata dichiarazione, da parte del venditore, nell’atto di alienazione, degli estremi del titolo edilizio dell’immobile trasferito. Si afferma quindi l’irrilevanza dell’effettiva situazione edilizia, di legittimità o illegittimità per mancanza del titolo o non conformità allo stesso (v. Cass. 5898/2004).In anni recenti alcune decisioni della Corte di Cassazione, criticando l’interpretazione citata, hanno invece statuito che, in conformità alla finalità della normativa in esame, la nullità va dichiarata quando l’immobile non è effettivamente in regola con la normativa urbanistica (Cass. 23591/2013).Le Sezioni Unite, nel confermare l’orientamento “formale”, lo hanno tuttavia in parte corretto in direzione “sostanziale”, statuendo che la dichiarazione del venditore deve comunque essere veritiera, pena la nullità dell’atto.