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Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale sulla nullità ex art. 46 T.U. Edilizia

Con la sentenza 22.03.2019 n. 8230, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a risolvere il contrasto giurisprudenziale registratosi  sull’interpretazione delle disposizioni in tema di nullità dei contratti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistico-edilizia (art. 46 D.P.R. 380/2001).L’orientamento più risalente della Corte di legittimità, “formale”, afferma che la nullità è comminata esclusivamente per la mancata dichiarazione, da parte del venditore, nell’atto di alienazione, degli estremi del titolo edilizio dell’immobile trasferito. Si afferma quindi l’irrilevanza dell’effettiva situazione edilizia, di legittimità o illegittimità per mancanza del titolo o non conformità allo stesso (v. Cass. 5898/2004).In anni recenti alcune decisioni della Corte di Cassazione, criticando l’interpretazione citata, hanno invece statuito che, in conformità alla finalità della normativa in esame, la nullità va dichiarata quando l’immobile non è effettivamente in regola con la normativa urbanistica (Cass. 23591/2013).Le Sezioni Unite, nel confermare l’orientamento “formale”, lo hanno tuttavia in parte corretto in direzione “sostanziale”, statuendo che la dichiarazione del venditore deve comunque essere veritiera, pena la nullità dell’atto.

Post Author: carlo.maggioni2@gmail.com